STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE E SPORTIVA DILETTANTISTICA

CENTRO RICERCA DANZA

TITOLO I
Denominazione e sede

ARTICOLO 1
Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Torino in via Chiesa della Salute n. 86 un’associazione che assume la denominazione associazione culturale e sportiva dilettantistica Centro Ricerca Danza.
Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell’ente di promozione sportiva in cui l’associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

TITOLO II
Scopo-oggetto

ARTICOLO 2
L’associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.
Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini ricreativi, sportivi e culturali per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. Scopo principale è lo sviluppo e la divulgazione della danza, del ballo e dell’educazione motoria in ogni sua forma.

ARTICOLO 3
L’associazione si propone di:

  1. promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare nelle discipline legate alla danza;
  2. organizzare manifestazioni in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
  3. promuovere attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
  4. studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l’organizzazione e la pratica della danza;
  5. gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre e strutture sportive;
  6. organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di discipline collegate alla danza;
  7. indire corsi di avviamento alla danza, allo sport, alle attività motorie e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
  8. organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;
  9. esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento e raccolte pubbliche occasionali di fondi. In tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
  10. svolgere tutte quelle attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale.

TITOLO III
SOCI

ARTICOLO 4
Il numero dei soci è illimitato.
Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

ARTICOLO 5
Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.
Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.
All’atto dell’accettazione della richiesta da parte dell’Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ARTICOLO 6
La qualifica di socio dà diritto:

  • a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
  • a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e alla modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
  • a godere dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

  • all’osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
  • al pagamento del contributo associativo.

ARTICOLO 7
I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.
Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV
Recesso – Esclusione

ARTICOLO 8
La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

ARTICOLO 9
Le dimissioni da socio dovranno essere presentate, possibilmente, per iscritto al Consiglio Direttivo.
L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

  1. che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
  2. che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a due mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale;
  3. che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
  4. che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione.

ARTICOLO 10
Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell’Articolo 9 e devono essere motivate.
Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell’assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del
provvedimento di esclusione.
L’esclusione diventa operativa con l’annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall’invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell’assemblea che abbia rettificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V
Risorse economiche – Fondo Comune

ARTICOLO 11
L’associazione trae le risorse economiche per il suo finanziamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

  1. quote e contributi degli associati;
  2. quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
  3. eredità, donazioni e legati;
  4. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statuari;
  5. contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
  6. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  7. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  8. erogazioni liberali degli associali e dei terzi;
  9. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  10. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo anche di natura commerciale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi,riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
In ogni caso l’eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Esercizio sociale

ARTICOLO 12
L’esercizio sociale va dal 01/07 al 30/06 di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all’Assemblea degli associati.
Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

TITOLO VI
Organi dell’Associazione

ARTICOLO 13
Sono organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea degli associati;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;
  4. il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto).

Tutte le cariche sono gratuite.

Assemblee

ARTICOLO 14
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affliggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno venti giorni prima dell’adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della seconda convocazione.

ARTICOLO 15
L’assemblea ordinaria:

  1. approva il rendiconto economico e finanziario;
  2. procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo ed, eventualmente, dei Membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
  3. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
  4. approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale.
L’Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati.
In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 20 giorni dalla data della richiesta.

ARTICOLO 16
Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.
Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
In prima convocazione l’assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.
In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l’assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti
posti all’ordine del giorno.

ARTICOLO 17
L’assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori.
Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quindi dei soci presenti per le modifiche statutarie e dei tre quindi degli associati per la delibera di scioglimento dell’Associazione.

ARTICOLO 18
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall’assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente
dell’assemblea.

Consiglio Direttivo

ARTICOLO 19
Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri scelti fra gli associati maggiorenni.
I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente, il Segretario ed eventualmente il Cassiere.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.
La convocazione è fatta a mezza lettera, anche attraverso la posta elettronica o consegnare non meno di otto giorni prima dell’adunanza.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione.
Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

  1. curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
  2. redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
  3. predisporre i regolamenti interni;
  4. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
  5. deliberare circa l’ammissione e l’esclusione degli associati;
  6. nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
  7. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione;
  8. affidare, con apposita delibera, deleghe speciali ai suoi membri;
  9. i Consiglieri non possono ricoprire incarichi analoghi in associazioni o società sportive avente la medesima finalità sportiva pena la radiazione o sospensione dall’incarico.

ARTICOLO 20
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall’incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangano in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio; nell’impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangano in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l’eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Presidente

ARTICOLO 21
Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell’Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.
In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro venti giorni l’assemblea dei soci per l’elezione del nuovo Presidente.

ARTICOLO 22
Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto).
Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall’Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e
due supplenti, anche fra i non soci e resta in carica due anni ed elegge al proprio interno il Presidente.
Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza
del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.
Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la
propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

ARTICOLO 23
Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

Sezioni

ARTICOLO 24
L’associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere scopi sociali.

Clausola compromissoria

ARTICOLO 25

  • Tutte le controversie insorgenti tra l’associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole previste
    dalla Federazione sportiva di appartenenza.
  • In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni della Federazione di appartenenza, questo sarà composto da n. 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, nominato dagli arbitri così designati o, in difetto dal Presidente del Tribunale di Torino.
  • La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell’evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
  • L’arbitro avrà sede in Torino ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.
  • Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione Sportiva o Ente di Promozione Sportiva di riferimento.

TITOLO VII
Scioglimento

ARTICOLO 26
Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quinti degli associati aventi diritto di voto.
In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.
Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23/12/1996, n. 662.

Norma finale

ARTICOLO 27
Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quando applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Il Presidente

Rosa Trolese

Atto registrato il 4 dicembre 2006 n. 10553

Agenzia delle entrate – Ufficio locale Torino 2